Crowdfunding: molteplici possibilità di raccolta fondi per le startup.

Crowdfunding startup

Come si può intuire, banalmente, dalla traduzione delle parole inglesi crowd, folla, e funding, finanziamento, l’utilizzo del termine crowdfunding è riferito ad una raccolta fondi rivolta ad una moltitudine di soggetti.
Citando la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2014/0172 final, il Crowdfunding è un “invito pubblico a raccogliere fondi per un progetto specifico”.
Nel medesimo documento, la Commissione Europea rileva che il crowdfunding “ha grandi potenzialità per integrare le tradizionali fonti di finanziamento e per contribuire a finanziare l’economia reale”.
Si tratta di un nuovo modello di finanziamento, sempre più utilizzato per aiutare le startup ad accedere alla “scalata ai finanziamenti” e contribuire a creare un’economia sociale di mercato pluralistica e flessibile. Il crowdfunding ha le potenzialità effettive per finanziare diversi tipi di progetti, ad esempio progetti innovativi, creativi e culturali, o attività di imprenditori sociali, che hanno difficoltà di accesso alle altre forme di finanziamento”.

L’equity crowdfunding

Esistono, però, diverse tipologie di crowdfunding, con caratteristiche e scopi differenti. In primo luogo, a livello concettuale, la più importante distinzione da effettuare è tra le campagne di equity crowdfunding e le campagne in cui, invece, chi contribuisce al progetto, finanziandolo, lo fa a prescindere da un ritorno economico.
La caratteristica dell’equity crowfunding, infatti, è che gli investitori, concedendo il loro finanziamento, entrano a far parte del capitale sociale e, di conseguenza, acquisiscono i relativi diritti, sia amministrativi che patrimoniali, condividendo in tal modo il rischio d’impresa. Leggi anche il nostro articolo sugli strumenti finanziare per reperire risorse nelle startup e sulle quote sociali nella startup innovativa.
Il nostro paese è stato il primo, in Europa, a disciplinare l’equity based crowdfunding (D. L. 179 del 18.10.12, convertito nella Legge 221 del 17.12.12, c.d. decreto crescita 2.0).

Il donation crowfunding

In riferimento agli altri modelli di raccolta fondi, si devono menzionare:
Il donation crowdfunding: in cui il finanziatore effettua una donazione pura e semplice, senza ricevere in cambio alcunché. Il maggiore impiego di tali campagne si ha per l’approvvigionamento di risorse da destinare a progetti di carattere sociale, in cui la spinta al contributo è dovuta dall’adesione alla finalità benefica perseguita dal promotore della campagna.

Il reward crowfunding

Il reward crowdfunding: è un modello di finanziamento in cui chi promuove la campagna promette un “premio” al suo finanziatore. Tale ritorno può essere commisurato all’erogazione ricevuta o anche simbolico. Nella pratica, spesso tale tipologia di finanziamento ricopre gli aspetti della prevendita. Il finanziatore, infatti, potrà ottenere il prodotto (o il servizio) che ha scelto di finanziare, prima che questo venga immesso sul mercato. Il modello in esame si presenta problematico in punto di applicabilità IVA. L’imposta, difatti, andrà applicata quando la campagna rappresenta manifestamente i caratteri del pre-selling, mentre in quei casi in cui il reward è simbolico, si dovrà valutare caso per caso quando simili operazioni possano considerarsi, di fatto, assimilabili ad operazioni di donation-based crowdfunding, solo in tale caso, infatti, si potrà escludere l’applicazione dell’IVA.

Il royalty crowfunding

Il royalty crowdfunding: questa metodologia di raccolta fondi, può essere considerata una particolare tipologia di reward-based crowdfounding, in cui, per ricambiare il finanziatore, si offre una condivisione dei profitti.
In pratica, chi finanzia il progetto non ne detiene alcuna quota di proprietà e non ha alcun diritto alla restituzione del capitale, ma potrà partecipare, nella misura definita, alla distribuzione degli utili eventualmente generati.
Possiamo, in sostanza, fare un parallelismo l’associazione in partecipazione, tant’è che tale tipo di campagna, nel nostro ordinamento, ne subisce il medesimo trattamento fiscale. La distribuzione degli utili agli associati in partecipazione è successiva alla tassazione degli stessi.

Il modello peer to peer

Il peer to peer lending: questo modello si sviluppa attraverso la raccolta di fondi effettuata tramite una piattaforma, che poi andrà ad erogare veri e propri prestiti. Le piattaforme lending-based, generalmente prevedono due modalità di investimento. Il primo modello prevede il frazionamento in quote del singolo prestito (dunque l’investitore può decidere quante quote sottoscrivere), il secondo modello prevede l’offerta di portafoglio prestiti, che possono essere acquistati pro quota.
I proventi da social lending ottenuti da persone fisiche sono soggetti a ritenuta a titolo definitivo con aliquota del 26%. Lo strumento del peer to peer lending, o social lending, può essere sia business oriented che customer oriented, ossia rivolto ai privati.

Soisy: un esempio italiano di peer to peer lending

A seconda delle facoltà offerte dalle varie piattaforme di gestione, si possono distinguere i c.d. modelli diretti (in cui gli investitori decidono direttamente dove disporre le proprie risorse) dai modelli c.d. diffusi, in cui l’allocazione degli investimenti è effettuata per il tramite della piattaforma stessa.
Un esempio di quest’ultimo tipo, italiano, è rappresentato dalla piattaforma Soisy. Si tratta di un portale che fornisce prestiti ai privati, in specie per consentire la rateizzazione di acquisti effettuati su e-commerce convenzionati.
Chi investe tramite Soisy può scegliere le caratteristiche dei prestiti che vuole finanziare, in termini di rating (rischio), durata e tasso (www.soisy.it)

Chi può accedere al crowdfunding

Tornando alle forme di equity based crowdfunding, è fondamentale chiarire che tali strumenti non sono accessibili a tutte le imprese.
La legislazione italiana, infatti, nel 2012 ha consentito solo ed esclusivamente alle società iscritte nella sezione riservata alle startup innovative di ricorre all’equity crowdfunding.
Oggi, tra i soggetti che possono rivestire la qualifica di offerenti attraverso i portali di equity crowdfunding troviamo:

  • le società di capitali o cooperative che sono costituite come startup innovative, anche a vocazione sociale;
  • le società di capitali o cooperative che sono Piccole e medie imprese innovative;
  • gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);
  • le società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese;
  • le Piccole e medie imprese (non innovative).

Avv. Alessandro Marchetti