Startup innovativa: particolari strumenti finanziari per reperire risorse

Strumenti per reperire risorse

La definizione di startup innovativa

Con l’emanazione del D.L. 179/2012, il Legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico una nuova e particolare categoria di imprese che prende il nome di startup innovativa

Tale introduzione persegue il fine di creare un terreno fertile in cui possano mettere radici il maggior numero di nuove imprese che fanno dell’innovazione il cardine della propria attività. Leggi il nostro articolo sulle caratteristiche e i requisiti delle startup innovative.  

In linea con quanto in indicato dall’art 25 del  D.L. 179/2012, conosciuto anche come “Decreto Crescita 2.0”, una startup innovativa può assumere una delle seguenti forme societarie: società di capitali, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata (s.r.l.) o società cooperativa.

Le deroghe previste per le startup innovative

Nel caso in cui una startup innovativa si sia costituita sotto forma di società a responsabilità limitata (s.r.l), essa sarà esonerata dal rispetto di alcuni limiti propri delle s.r.l., onde favorirne il reperimento di capitali e l’incentivazione delle risorse umane. 

Più precisamente alle startup innovative che hanno la forma di s.r.l. è concessa la possibilità di attingere da particolari strumenti finanziari, propri delle società per azioni.

L’equity

In primo luogo, l’atto costitutivo di una s.r.l., può prevedere che ai soci o ai terzi, anche di opera o servizi, siano assegnati strumenti finanziari forniti di diritti (escluso il diritto di voto). 

Attraverso meccanismi di equity, perciò, la startup potrà remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale, ed propri i fornitori esterni attraverso i cosiddetti schemi di work for equity. Ossia mediante l’assegnazione di quote, azioni, strumenti finanziari partecipativi o diritti aventi ad oggetto l’acquisizione degli stessi.

Per attuare questi piani di incentivazione, che prevedono l’assegnazione ai dipendenti, collaboratori e fornitori di quote di partecipazione, una startup costituita come s.r.l. è autorizzata anche a compiere le cosiddette “operazioni sulle proprie partecipazioni”, altrimenti vietate ai sensi dell’art. 2474 c.c. (in nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione). 

L’offerta al pubblico ed il crowdfunding

Se la startup innovativa è costituita come s.r.l., le proprie quote di partecipazione possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, costituendo eccezione al divieto di cui all’art. 2468 c.c. che prevede:
le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. 

L’offerta, e quindi la relativa raccolta di capitali, può avvenire anche tramite piattaforme online secondo lo schema del crowdfunding. Quindi, sarà possibile accedere sia a campagne di donation-based crowdfunding che a modelli di equity crowdfunding.
Nelle prime la raccolta fondi di tipo collettivo si realizza con le contribuzioni in denaro, anche di modesta entità, con cui chi partecipa alla raccolta intende favorire lo sviluppo di un progetto o di una iniziativa che ritiene interessante sostenere, anche prescindendo da un ritorno economico.
Nelle seconde  gli investitori arrivano a possedere  parte del capitale sociale, acquisendone i diritti che ne derivano, compresi gli eventuali dividendi futuri.

Avv. Alessandro Marchetti